Il Tribunale Arbitrale secondo le Convenzioni di Ginevra del 1949 agisce in modo indipendente, imparziale ed esclusivamente sulla base del diritto umanitario internazionale.
Gli arbitri qui elencati svolgono il compito di accertare le violazioni del diritto internazionale relative alla protezione della popolazione civile, di affrontarle in sede diplomatica e – ove necessario – di emettere lodi arbitrali vincolanti.
Gli arbitri operano sulla base di:
– Articolo 149 CG IV (istituzione di un tribunale in caso di violazioni)
– Articolo 9 CG IV (principio della Potenza protettrice)
– Principi generali di indipendenza, neutralità e obbligo umanitario
La selezione degli arbitri avviene tenendo conto della competenza professionale, dell’integrità personale e conformemente al mandato umanitario. Tutti gli arbitri godono della protezione e dell’immunità derivanti dal mandato funzionale di diritto internazionale.