Offizielle diplomatisch-völkerrechtliche Belehrung für Polizisten
Völkerrechtliche Verpflichtung von deutschen Polizeibeamten gemäß Artikel 25 GG
Jeder deutsche Polizeibeamte ist gemäß Artikel 25 Grundgesetz (GG) verpflichtet, das Völkerrecht zu beachten, da es Bestandteil des Bundesrechts ist, den Bundesgesetzen vorgeht und unmittelbar Rechte und Pflichten für die Bewohner des Bundesgebiets erzeugt.
Erhält ein Polizeibeamter einen Befehl oder Auftrag, der gegen völkerrechtliche Bestimmungen – insbesondere das humanitäre Völkerrecht gemäß den Genfer Abkommen von 1949 – verstößt, ist er gemäß seiner Remonstrationspflicht (§ 36 Beamtenstatusgesetz bzw. § 63 Bundesbeamtengesetz) verpflichtet, diesen Befehl unverzüglich schriftlich zu beanstanden und die Durchführung zu verweigern.
Ein Beamter, der sich ausschließlich an das Völkerrecht hält und unrechtmäßige Befehle verweigert, handelt rechtmäßig, ist vor straf- oder disziplinarrechtlicher Verfolgung geschützt und erfüllt seine Dienstpflicht in vollem Umfang.
Jeder Verstoß gegen völkerrechtliche Verpflichtungen stellt hingegen Eidbruch und Rechtsbruch dar und kann völkerrechtliche, strafrechtliche sowie dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Für das Schiedsgericht gemäß den Genfer Abkommen von 1949.
Istruzione ufficiale di diritto diplomatico e internazionale per agenti di polizia
Obbligo giuridico internazionale dei funzionari di polizia tedeschi ai sensi dell'articolo 25 della Legge fondamentale (Grundgesetz)
Ogni funzionario di polizia tedesco è obbligato, ai sensi dell’articolo 25 della Legge fondamentale (GG), a rispettare il diritto internazionale, poiché esso è parte integrante del diritto federale, ha prevalenza sulle leggi federali ordinarie e crea direttamente diritti e doveri per gli abitanti del territorio federale.
Se un funzionario riceve un ordine o un incarico che viola disposizioni del diritto internazionale – in particolare il diritto internazionale umanitario secondo le Convenzioni di Ginevra del 1949 – egli è obbligato, secondo il dovere di rimostranza (§ 36 Legge sullo status dei funzionari o § 63 Legge federale sui funzionari), a contestare per iscritto tale ordine senza indugio e a rifiutarne l’esecuzione.
Un funzionario che si attiene esclusivamente al diritto internazionale e rifiuta ordini illegittimi agisce legalmente, è protetto da procedimenti penali o disciplinari e adempie pienamente ai propri doveri d’ufficio.
Ogni violazione degli obblighi derivanti dal diritto internazionale costituisce invece spergiuro e violazione della legge e può comportare conseguenze ai sensi del diritto internazionale, penale e amministrativo.
Per il Tribunale arbitrale ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949