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Willkommen beim Schiedsgericht gemäß den Genfer Abkommen von 1949

Benvenuti alla Corte di Arbitrato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949

La Corte arbitrale è un organo permanente, indipendente, imparziale e politicamente neutrale di diritto internazionale umanitario per la protezione della popolazione civile in conformità con le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Agisce ultra vires, si pone al di sopra delle istituzioni nazionali ed è esclusivamente impegnata nel mandato vincolante a livello internazionale di proteggere la popolazione civile.

La Corte arbitrale è composta da arbitri indipendenti che agiscono esclusivamente per conto della popolazione civile. Ricevono denunce effettive, indagano sulle violazioni del diritto internazionale e fanno valere le conseguenze legali con mezzi diplomatici.

Constatazione storica

In data 21 aprile 2025 è stato convocato, da parte di civili protetti in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 1949, il Tribunale Arbitrale ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949.


Con ciò, dopo oltre 75 anni, il testo contrattuale di diritto internazionale è stato per la prima volta attuato nella sua forma originaria e vincolante.


Il motivo per cui dal 1949 non era mai stato istituito un tale Tribunale Arbitrale non risiede nella mancanza dell’obbligo giuridico internazionale, bensì unicamente nel fatto che fino a quel momento nessun civile era disposto a porsi, in maniera incondizionata e senza compenso, al servizio del diritto internazionale per la protezione di tutti i civili.


Questa convocazione non costituisce una supplica, bensì l’esercizio della sovranità contrattuale ai sensi dell’articolo 1 delle Convenzioni di Ginevra.

Aktuelle Veröffentlichungen

Pubblicazioni attuali

Präambel und Leitbild

Preambolo e dichiarazione di missione

del tribunale arbitrale, in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 1949.

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Il Tribunale Arbitrale ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 agisce in nome del diritto internazionale umanitario.
È chiamato ad intervenire ovunque le persone civili protette siano colpite da violenza strutturale, istituzionale o armata – sia in contesti di conflitto armato che in tempi di cosiddetta pace.

 

Il Tribunale Arbitrale dispone.
Non attende risposte.
Delega compiti.
Detta misure.
Perché non agisce su richiesta, ma per dovere: il dovere di far valere il diritto internazionale.

Non riconosce autorità subordinate.
Opera in ambito extraterritoriale, ultra vires e con sovraordinamento giuridico.

 

Il Tribunale Arbitrale:
– garantisce l’inalienabilità dello status di protezione civile,
– difende la dignità delle persone civili,
– applica le norme imperative del diritto internazionale umanitario,
– e pretende responsabilità – indipendentemente da funzione, titolo o rango.

 

Non è un richiedente. È un garante.
Non è oggetto di riconoscimento statale, ma soggetto di efficacia giuridica internazionale.
Non è reattivo, ma obbligato ad agire ai sensi dell’articolo 1 di tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra del 1949:

 

«Le Parti contraenti si impegnano a rispettare la presente Convenzione e a farla rispettare in tutte le circostanze.»

 

Questo obbligo non ammette rinvii né subordinazioni.

Protezione, certezza del diritto e giustizia per tutti i civili sotto la protezione della Convenzione di Ginevra, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità o status.

Unsere Mission

La nostra missione

  • Ufficio centrale: Gubbio, Italia
  • Centri di corrispondenza: Reinheim (Germania) – Ekshärad (Svezia)
  • Lingua ufficiale: originale tedesco / italiano
  • Forma giuridica: Istituzione di diritto internazionale con immunità diplomatica.
  • Fondazione: 21.04.2025, Gubbio, Italia

Struktur

Struttura

  • Indagine e accertamento di violazioni del diritto internazionale
  • Rilascio di carte d’identità per i civili protetti dal diritto internazionale.
  • Avvio di passi diplomatici in caso di violazioni della protezione dei civili
    Istituzione di zone neutrali
  • Procedimenti arbitrali per violazioni del diritto internazionale

Tätigkeit

Attività

In questo caso, i civili possono presentare un reclamo efficace ai sensi del diritto internazionale, in conformità con l’articolo 30 di Ginevra IV. Il tribunale arbitrale è obbligato a seguire la volontà del civile.

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