Italiano

Sprachstatut des Schiedsgerichts gemäß den Genfer Abkommen von 1949

Statuto linguistico del Tribunale arbitrale secondo gli Accordi di Ginevra del 1949

Preambolo

Con il presente statuto linguistico, il Tribunale arbitrale istituito dagli Accordi di Ginevra del 1949 stabilisce le lingue ufficiali vincolanti per la sua attività. L’obiettivo è garantire chiarezza, trasparenza e certezza giuridica nel diritto internazionale umanitario.

1. Il tedesco è la lingua ufficiale del tribunale arbitrale.
Motivazione: la lingua tedesca si contraddistingue per la sua elevata accuratezza e precisione. I termini giuridici sono meno ambigui e consentono un’interpretazione univoca.
– Tutti i documenti interni, le decisioni, le constatazioni e i pareri legali sono redatti in lingua tedesca e hanno valore vincolante.

2. L’italiano è la seconda lingua ufficiale del tribunale arbitrale.
Motivazione: la sede centrale del tribunale arbitrale si trova in Italia.
– Tutte le pubblicazioni relative alla sede centrale possono essere redatte anche in lingua italiana.

Artikel 1 – Amtssprachen

Articolo 1 – Lingue ufficiali

1. Per le comunicazioni agli Stati, alle organizzazioni internazionali e alle potenze protettrici possono essere utilizzate anche le lingue dei trattati delle Convenzioni di Ginevra del 1949:
– inglese
– francese
– russo
– spagnolo

2. Queste traduzioni servono alla comunicazione internazionale e non hanno alcuna influenza sulla lingua ufficiale vincolante.

Artikel 2 – Internationale Sprachen

Articolo 2 – Lingue internazionali

1. Il presente statuto linguistico è pubblicato al fine di garantire trasparenza e chiarezza nei confronti di tutti gli Stati, le istituzioni e i cittadini.

2. Ciò esclude che versioni linguistiche ambigue o equivoche possano compromettere la protezione dei civili.

Artikel 3 – Veröffentlichung

Articolo 3 – Pubblicazione

Il presente statuto linguistico è parte integrante del regolamento procedurale del tribunale arbitrale ai sensi degli Accordi di Ginevra del 1949 e ha efficacia giuridica internazionale a partire dalla data della sua pubblicazione.

Artikel 4 – Verbindlichkeit

Articolo 4 – Vincolatività