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Statut des Schiedsgerichts gemäß den Genfer Abkommen von 1949

Statuto del tribunale arbitrale in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 1949

La Corte arbitrale ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 è stata istituita e opera nel quadro del diritto internazionale per garantire la protezione della popolazione civile nei conflitti armati, nei territori occupati e in tempo di pace. È un tribunale arbitrale permanente ed è attivo in tutte le situazioni – sia in tempo di guerra che di pace – per la protezione globale della popolazione civile. Agisce ultra vires, cioè al di fuori della giurisdizione statale e indipendente dal controllo nazionale, ed è vincolato esclusivamente dal diritto internazionale e dalle Convenzioni di Ginevra del 1949.

La Corte arbitrale ha il compito di determinare le violazioni del diritto internazionale contro i civili, perseguirle diplomaticamente e, se necessario, prendere decisioni vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Tutela i diritti della popolazione civile in conformità con le Convenzioni di Ginevra.

§1 Aufgaben

§1 Compiti

Il tribunale arbitrale è composto da arbitri che si sono espressamente resi disponibili e hanno prestato giuramento secondo il diritto internazionale. Altri membri del tribunale arbitrale supportano l’Ufficio centrale in compiti non sovrani.

§2 Zusammensetzung

§2 Composizione

L’Ufficio centrale è responsabile dell’amministrazione organizzativa e diplomatica del Tribunale arbitrale. È responsabile della comunicazione con le Potenze protettrici, gli organismi statali e internazionali e i civili colpiti.

§3 Zentrale Stelle

§3 Ufficio centrale

Il procedimento è disciplinato dalle norme di diritto internazionale, in particolare dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. La lingua del procedimento arbitrale è il tedesco originale. Le decisioni sono documentate da dichiarazioni firmate.

§4 Verfahren

§4 Procedura

Il simbolo del tribunale arbitrale è lo scudo protettivo come definito dal diritto internazionale. Inoltre, può essere utilizzato il simbolo della protezione civile internazionale (cerchio arancione con triangolo equilatero blu).

§5 Schutzsymbol

§5 Simbolo di protezione

Questo statuto è vincolante per tutti i membri e gli arbitri. Le modifiche richiedono l’approvazione diplomatica dell’Ufficio centrale e la firma di almeno un arbitro nominato.

§6 Schlussbestimmungen

§6 Disposizioni finali