Veröffentlichungen
Pubblicazioni
Pubblicazioni - Perché rendiamo pubblici i lodi arbitrali e gli elenchi di protezione
Il Tribunale arbitrale ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 pubblica le sue procedure di indagine e di determinazione, gli arbitri, le organizzazioni speciali e le liste di protezione per un motivo fondamentale: proteggere la popolazione civile e sostenere il diritto internazionale. La pubblicazione di queste informazioni non è fine a se stessa, ma è una misura legalmente e umanitariamente necessaria per proteggere le persone interessate e documentare gli atti contrari al diritto internazionale.
Pubblicazioni attuali
Schiedsrichter Seminar 06.12.-07.12.2025
Datum: 06.12. – 07.12.2025
Ort: Südhessen / Raum Darmstadt – Dieburg (Genauer Ort wird mitgeteilt)
Uhrzeit: 10:00 – 17:00 Uhr (täglich)
Inhalte: Schiedsrichter Schulung zum Völkerrecht und den Genfer Abkommen von 1949
Zurückweisung der Bedrohung einer unbeteiligten Zivilistin und Feststellung des Schutzstatus eines Fahrzeugs – Polizeibesuch vom 09.10.2025
Das Schiedsgericht gemäß den Genfer Abkommen von 1949, Außenstelle Schweden, stellt fest:
Am 09.10.2025 suchten Beamte der Polizei Südhessen die Bekannte des Zivilisten A. D. auf und drohten ihr mit einer Strafanzeige. Begründung: Der Zivilist habe angeblich ohne gültigen Führerschein ein Fahrzeug geführt.
Zurückweisung der polizeilichen Vorladungen vom 08.10.2025 – Polizeistation Ober-Ramstadt- Rigetto delle convocazioni policentriche del 08.10.2025
An:
Zivilist von Hammel, Leitung der Polizeistation Ober-Ramstadt
Zivilist Tomala, Polizeioberkommissar der Polizeistation Ober-Ramstadt
Nieder-Modauer Weg 1, 64372 Ober-Ramstadt, Deutschland
Fax: +49 611 327667447
Warum sind Veröffentlichungen wichtig?
Perché le pubblicazioni sono importanti?
1. Rechtssicherheit und Transparenz
1. certezza del diritto e trasparenza
La documentazione pubblica chiarisce quali persone sono sotto la protezione diplomatica e internazionale della potenza protettrice e del tribunale arbitrale. Questa misura rafforza la loro posizione giuridica, documenta il loro status di protezione e funge da riferimento per autorità, organizzazioni e terzi.
2. Diplomatische Wirkung
2. effetto diplomatico
La pubblicazione consente al mondo esterno – in particolare agli attori statali e non statali – di riconoscere l’esistenza e l’attività di una potenza protettrice ai sensi degli articoli 9 e 149 della Convenzione di Ginevra IV. Ciò ha un effetto preventivo contro ulteriori attacchi e rafforza la capacità diplomatica di agire in caso di crisi.
3. Dokumentationspflicht gemäß Genfer Abkommen
3. obbligo di documentazione secondo la Convenzione di Ginevra
In conformità all’articolo 30 GA IV e ai principi del diritto internazionale umanitario, la Potenza protettrice è tenuta a documentare le proprie misure – in particolare per la protezione dei civili – e, se necessario, a renderle pubbliche. Le pubblicazioni soddisfano questo obbligo e allo stesso tempo garantiscono la responsabilità del tribunale arbitrale.
4. Nachweis der völkerrechtlichen Funktionsfähigkeit
4. la prova della capacità di funzionare secondo il diritto internazionale
La regolare pubblicazione delle persone protette, dei provvedimenti e dei lodi arbitrali lo dimostra: Il tribunale arbitrale esercita le funzioni sovrane previste dal diritto internazionale in conformità all’articolo 149 della Convenzione di Ginevra IV.
La pubblicazione avviene in stretta conformità con i principi del diritto internazionale:
- Consenso dei civili interessati: il consenso esplicito è un prerequisito. Viene dato volontariamente e per iscritto.
- Presentazione conforme alla protezione: vengono forniti solo i dati rilevanti per la funzione di protezione (nome, numero di protezione, area protetta). Gli indirizzi di residenza o i dati personali sensibili non vengono pubblicati.
- Obbligo di aggiornamento: l’elenco di protezione viene aggiornato regolarmente per documentare in modo corretto e aggiornato l’effettivo stato di protezione delle persone.
Voraussetzungen für eine Veröffentlichung
Requisiti per la pubblicazione
Per la protezione dei civili e per un lavoro diplomatico flessibile, la lista di protezione è tenuta in due forme:
- Elenco di protezione pubblico: Voci pubblicate con consenso esplicito – visualizzabili da autorità, organizzazioni e terzi.
- Elenco di protezione interno: Elenco riservato per le comunicazioni diplomatiche, le notifiche e le prove. Non accessibile al pubblico.
Zwei Schutzlisten – Öffentlich und Intern
Due liste di protezione - pubblica e interna
La pubblicazione si basa sulle seguenti norme di diritto internazionale:
- Convenzione di Ginevra IV del 1949, in particolare gli articoli 1, 3, 9, 27 e seguenti, 30 e 149.
- In conformità con l’articolo 25 della Legge fondamentale (primato e applicazione diretta del diritto internazionale)
- Risoluzione 95 (I) delle Nazioni Unite sulla validità dei Principi di Norimberga del diritto internazionale.
- Diritto internazionale consuetudinario generale e Carta delle Nazioni Unite.
Rechtliche Grundlage
Base giuridica
La pubblicazione avviene esclusivamente nell’interesse della protezione dei civili coinvolti, della de-escalation diplomatica e della salvaguardia del diritto internazionale.
Hinweis
Nota