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Veröffentlichungen

Pubblicazioni

Pubblicazioni - Perché rendiamo pubblici i lodi arbitrali e gli elenchi di protezione

Il Tribunale arbitrale ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 pubblica le sue procedure di indagine e di determinazione, gli arbitri, le organizzazioni speciali e le liste di protezione per un motivo fondamentale: proteggere la popolazione civile e sostenere il diritto internazionale. La pubblicazione di queste informazioni non è fine a se stessa, ma è una misura legalmente e umanitariamente necessaria per proteggere le persone interessate e documentare gli atti contrari al diritto internazionale.

Pubblicazioni attuali

VÖLKERRECHTLICHE MITTEILUNG UND FESTSTELLUNG – Eröffnung eines unabhängigen Untersuchungs- und Feststellungsvorgangs in Bezug auf den geschützten Zivilisten R. T. C. – INTERNATIONAL LAW NOTIFICATION AND DETERMINATION

VÖLKERRECHTLICHE MITTEILUNG UND FESTSTELLUNG
Eröffnung eines unabhängigen Untersuchungs- und Feststellungsvorgangs in Bezug auf den geschützten Zivilisten R. T. C.

INTERNATIONAL LAW NOTIFICATION AND DETERMINATION
Opening of an Independent Investigation and Determination Procedure concerning the Protected Civilian R. T. C.

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VÖLKERRECHTLICHE MITTEILUNG – Verbindliche Klarstellung zur Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts gemäß den Genfer Abkommen von 1949 – PUBLIC INTERNATIONAL LAW COMMUNICATION

Einleitung
Zur Sicherstellung der unverfälschten Anwendung des humanitären Völkerrechts erfolgt diese verbindliche Klarstellung. Sie dient der eindeutigen Festlegung des Anwendungsbereichs der Genfer Abkommen von 1949 sowie der Zurückweisung jeder unzulässigen Vermischung mit anderen Regelungsbereichen.

Introduction
This binding clarification is issued to ensure the unaltered application of international humanitarian law. It serves to clearly define the scope of application of the Geneva Conventions of 1949 and to reject any impermissible mixing with other regulatory frameworks.

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Warum sind Veröffentlichungen wichtig?

Perché le pubblicazioni sono importanti?

1. Rechtssicherheit und Transparenz

1. certezza del diritto e trasparenza

La documentazione pubblica chiarisce quali persone sono sotto la protezione diplomatica e internazionale della potenza protettrice e del tribunale arbitrale. Questa misura rafforza la loro posizione giuridica, documenta il loro status di protezione e funge da riferimento per autorità, organizzazioni e terzi.

2. Diplomatische Wirkung

2. effetto diplomatico

La pubblicazione consente al mondo esterno – in particolare agli attori statali e non statali – di riconoscere l’esistenza e l’attività di una potenza protettrice ai sensi degli articoli 9 e 149 della Convenzione di Ginevra IV. Ciò ha un effetto preventivo contro ulteriori attacchi e rafforza la capacità diplomatica di agire in caso di crisi.

3. Dokumentationspflicht gemäß Genfer Abkommen

3. obbligo di documentazione secondo la Convenzione di Ginevra

In conformità all’articolo 30 GA IV e ai principi del diritto internazionale umanitario, la Potenza protettrice è tenuta a documentare le proprie misure – in particolare per la protezione dei civili – e, se necessario, a renderle pubbliche. Le pubblicazioni soddisfano questo obbligo e allo stesso tempo garantiscono la responsabilità del tribunale arbitrale.

4. Nachweis der völkerrechtlichen Funktionsfähigkeit

4. la prova della capacità di funzionare secondo il diritto internazionale

La regolare pubblicazione delle persone protette, dei provvedimenti e dei lodi arbitrali lo dimostra: Il tribunale arbitrale esercita le funzioni sovrane previste dal diritto internazionale in conformità all’articolo 149 della Convenzione di Ginevra IV.

La pubblicazione avviene in stretta conformità con i principi del diritto internazionale:

  • Consenso dei civili interessati: il consenso esplicito è un prerequisito. Viene dato volontariamente e per iscritto.

 

  • Presentazione conforme alla protezione: vengono forniti solo i dati rilevanti per la funzione di protezione (nome, numero di protezione, area protetta). Gli indirizzi di residenza o i dati personali sensibili non vengono pubblicati.

 

  • Obbligo di aggiornamento: l’elenco di protezione viene aggiornato regolarmente per documentare in modo corretto e aggiornato l’effettivo stato di protezione delle persone.

Voraussetzungen für eine Veröffentlichung

Requisiti per la pubblicazione

Per la protezione dei civili e per un lavoro diplomatico flessibile, la lista di protezione è tenuta in due forme:

  • Elenco di protezione pubblico: Voci pubblicate con consenso esplicito – visualizzabili da autorità, organizzazioni e terzi.
  • Elenco di protezione interno: Elenco riservato per le comunicazioni diplomatiche, le notifiche e le prove. Non accessibile al pubblico.

Zwei Schutzlisten – Öffentlich und Intern

Due liste di protezione - pubblica e interna

La pubblicazione si basa sulle seguenti norme di diritto internazionale:

  • Convenzione di Ginevra IV del 1949, in particolare gli articoli 1, 3, 9, 27 e seguenti, 30 e 149.
  • In conformità con l’articolo 25 della Legge fondamentale (primato e applicazione diretta del diritto internazionale)
  • Risoluzione 95 (I) delle Nazioni Unite sulla validità dei Principi di Norimberga del diritto internazionale.
  • Diritto internazionale consuetudinario generale e Carta delle Nazioni Unite.

Rechtliche Grundlage

Base giuridica

La pubblicazione avviene esclusivamente nell’interesse della protezione dei civili coinvolti, della de-escalation diplomatica e della salvaguardia del diritto internazionale.

Hinweis

Nota